Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196
"Codice in materia di protezione dei dati
personali"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 -
Supplemento Ordinario n. 123
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Titolo II
DIRITTI DELL'INTERESSATO
Art. 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha
diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
2. L'interessato ha
diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalita' e modalita'
del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita'
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L'interessato ha
diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha
diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
Art. 8
(Esercizio dei diritti)
1. I diritti di cui
all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalita'
al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla
quale e' fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui
all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al
responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati
personali sono effettuati:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni, in materia di riciclaggio;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste
estorsive;
c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82
della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad
espressa disposizione di legge, per esclusive finalita'
inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al
controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonche' alla tutela della loro stabilita';
e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo
durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo
svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in
sede giudiziaria;
f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne
un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o
il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il
Ministero della giustizia;
h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1
aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche
su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b),
d), e) ed f) provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi
di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui
all'articolo 160.
4. L'esercizio dei
diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo,
puo' avere luogo salvo che concerna la rettificazione
o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi,
opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonche'
l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da
parte del titolare del trattamento.
Art. 9
(Modalita' di esercizio)
1. La richiesta
rivolta al titolare o al responsabile puo' essere
trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il
Garante puo' individuare altro idoneo sistema in
riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei
diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta puo'
essere formulata anche oralmente e in tal caso e' annotata sinteticamente a
cura dell'incaricato o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei
diritti di cui all'articolo 7 l'interessato puo'
conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni
od organismi. L'interessato puo', altresi',
farsi assistere da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui
all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono
essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato
o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. L'identita' dell'interessato e' verificata sulla base di
idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o
esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona
che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura,
ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato e' una persona giuridica, un
ente o un'associazione, la richiesta e' avanzata dalla persona fisica
legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, e' formulata liberamente e senza costrizioni e puo' essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati
motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.
Art. 10
(Riscontro all'interessato)
1. Per garantire
l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il titolare del
trattamento e' tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:
a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche
attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad
un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati
o identificabili;
b) a semplificare le modalita' e a ridurre i tempi
per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti
alle relazioni con il pubblico.
2. I dati sono
estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati
al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti
elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata
anche la qualita' e la quantita'
delle informazioni. Se vi e' richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati
su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via
telematica.
3. Salvo che la
richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati
personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende
tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal
titolare. Se la richiesta e' rivolta ad un esercente una professione sanitaria
o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo 84,
comma 1.
4. Quando l'estrazione
dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta
dell'interessato puo' avvenire anche attraverso
l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati
personali richiesti.
5. Il diritto di
ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati
personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la
privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi
all'interessato.
6. La comunicazione
dei dati e' effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di
una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono
forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del
relativo significato.
7. Quando, a seguito
della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non
risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, puo' essere chiesto un contributo spese non eccedente i
costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
8. Il contributo di
cui al comma 7 non puo' comunque superare l'importo
determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che puo' individuarlo forfettariamente in relazione al caso in
cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta e' fornita
oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante puo'
prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali
figurano su uno speciale supporto del quale e' richiesta specificamente la
riproduzione, oppure quando, presso uno o piu'
titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessita' o all'entita' delle
richieste ed e' confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.
9. Il contributo di
cui ai commi 7 e 8 e' corrisposto anche mediante versamento postale o bancario,
ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della
ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.
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Art. 13
(Informativa)
1. L'interessato o la
persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente
informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalita' e le modalita'
del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita'
di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante
nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando
il titolare ha designato piu' responsabili e'
indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le
modalita' attraverso le quali e' conoscibile in modo
agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando e' stato designato un
responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti
di cui all'articolo 7, e' indicato tale responsabile.
2. L'informativa di
cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni
del presente codice e puo' non comprendere gli
elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati o
la cui conoscenza puo' ostacolare in concreto
l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di
controllo svolte per finalita' di difesa o sicurezza
dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante puo' individuare con proprio provvedimento modalita' semplificate per l'informativa fornita in
particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali
non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1,
comprensiva delle categorie di dati trattati, e' data al medesimo interessato
all'atto della registrazione dei dati o, quando e' prevista la loro
comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di
cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalita' e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante,
prescrivendo eventuali misure appropriate. dichiari manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del
Garante, impossibile.
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